Le nuove regole, che disciplinano dal 1° gennaio 2010 il
sistema intrastat, trovano il fondamento normativo nella direttiva 2006/112/CE
che ha abrogato, sostituendola, la direttiva 1977/388/CEE e alla quale sono
state apportate delle modificazioni.
Con la direttiva 2008/8/CE,
che ha determinato il luogo di tassazione delle prestazioni rese a soggetti
passivi, individuandolo, di regola, con il Paese del committente, anziché con quello del prestatore di servizi,
per cui l’assolvimento dell’imposta spetta al committente mediante il
meccanismo del reverse charge o
dell’inversione contabile, attraverso il quale gli obblighi del pagamento
dell’imposta si trasferiscono a carico del committente al posto del soggetto
che effettua la prestazione.
Con la direttiva
2008/117/CE, che postula un efficace e tempestivo scambio di
informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di
ottimizzare il servizio e di ridurre i ritardi nello scambio delle informazioni,
che in molti casi sono stati causa di frodi in ambito IVA nelle cessioni di
beni all’interno della U.E. Una verifica
incrociata delle informazioni è tanto più efficace, quanto
maggiore è la rapidità degli scambi dei dati tra le autorità interessate.
Le novità più rilevanti riguardano:
- l’estensione dell’obbligo della presentazione degli elenchi riepilogativi di beni anche alle prestazioni
di servizi effettuate in ambito comunitario
- l’individuazione del luogo
di tassazione nello Stato membro del destinatario
- la presentazione
esclusivamente in via telematica agli uffici doganali abilitati
degli elenchi INTRA - beni/servizi, riferiti ad operazioni effettuate dal 1°
gennaio 2010
- le nuove soglie
per determinare la periodicità di presentazione mensile e trimestrale e l’abolizione della periodicità annuale.
FORMULARI
Sono stati variati
i formulari, introducendo nei frontespizi INTRA (cessioni e acquisti) le
sezioni dedicate alla rilevazione dei servizi - resi o ricevuti - ed
aggiungendo altri due formulari, il quater e il quinquies. Questa l’attuale
situazione:
Cessioni
INTRA 1 Frontespizio. cessioni
intracomunitarie di beni e servizi resi
INTRA 1bis Sezione 1. Cessioni di beni, registrati nel periodo
INTRA 1ter Rettifiche alle cessioni di beni, relative a periodi precedenti
INTRA 1quater Sezione 1. Prestazioni di servizi registrati nel
periodo
INTRA 1 quinquies Rettifiche ai servizi resi di periodi precedenti.
Acquisti
INTRA 2 Frontespizio - acquisti
intracomunitari di beni e servizi ricevuti
INTRA 2bis Sezione 1 - Acquisti di beni registrati nel periodo
INTRA 2ter - Rettifiche acquisti di beni relative a periodi precedenti
INTRA 2 quater Sezione 3 - Servizi ricevuti registrati nel periodo
INTRA 2quinquies - Rettifiche a servizi ricevuti di periodi precedenti.
PRINCIPIO
DELLA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI
Per le prestazioni di servizi cosiddette generali, per le quali
non sono previste deroghe ai criteri posti a base della territorialità, rese a
soggetti passivi (business to business), il
luogo della tassazione diviene quello del Paese dell’acquirente/committente del
servizio, purché identificato ai fini IVA.
La disciplina in ordine alle prestazioni di servizi, riguarda,
oltre la modifica della regola generale, come accennato:
- la conferma di alcune
deroghe concernenti le prestazioni di servizi relativi ad
immobili; le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi,
scientifici, educativi, ricreativi, ecc; le prestazioni di trasporto passeggeri
- l’introduzione di nuove
deroghe per prestazioni rese sia a soggetti passivi che a
privati di ristorazione catering e di locazione a breve termine dei mezzi di
trasporto
- la conservazione di talune deroghe per servizi resi a privati consumatori di
intermediazione; di trasporti di beni; relativi a beni mobili materiali; di
telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi resi tramite mezzi elettronici
- le nuove regole per la locazione
a lungo termine di mezzi di trasporto, rese a privati
- l’ampliamento della definizione di soggetto passivo agli enti non
commerciali anche in relazione ad attività istituzionali; agli enti che, pur
non svolgendo attività commerciale, risultano identificati ai fini IVA, avendo realizzato
acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro, per cui hanno dovuto chiedere
la partita IVA
- la regola generale in base alla quale il committente nazionale
(soggetto passivo) provvede agli obblighi contabili e al pagamento dell’imposta
per le prestazioni a lui rese da soggetto passivo non stabilito in Italia.
Si segnala
che le spese di trasporto, quando sono un
servizio accessorio al bene trasportato – ossia nella maggioranza dei casi –
non vanno indicate tra i servizi, bensì devono essere aggiunte al valore dei
beni, utilizzando il medesimo codice del bene trasportato. Per esempio, le
spese di trasporto dei ricambi di autovettura o quelle riferite alle lastre di
marmo, vanno considerate facenti parte del bene trasportato.
PERIODICITÀ
Per la presentazione degli elenchi in dogana sono ora previste soltanto due periodicità:
mensile, per le cessioni e gli acquisti di beni e
servizi resi o ricevuti, qualora l’ammontare delle operazioni nel trimestre di
riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti effettuate dal soggetto
passivo sia superiore ad euro 50.000,00
trimestrale, per i restanti soggetti. Il trimestre è quello
solare.
E’ stata soppressa la periodicità annuale nell’ottica di rendere
più tempestivi gli scambi delle informazioni tra le autorità competenti degli
Stati membri, i quali nel termine non superiore ad un mese possono venire in
possesso dei dati sugli scambi intracomunitari.
Nuove modalità per il cambio della periodicità
Ad esempio, qualora nel trimestre di riferimento l’ammontare delle
operazioni superi il limite di euro 50.000,00, la periodicità cambia,
diventando immediatamente mensile a decorrere dal mese successivo a quello in
cui la soglia è stata superata. Nell’elenco relativo al trimestre di
riferimento il dichiarante deve specificare se i movimenti delle operazioni
riepilogate riguardano un mese, due mesi o il trimestre, con riferimento al
mese in cui la soglia è stata superata.
La periodicità rimane mensile, fino a quando nel periodo di
riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti la soglia di euro
50.000,00 venga superata.
In caso contrario, si può passare alla periodicità trimestrale.
Se, ad esempio, nei mesi di gennaio e febbraio 2010 l’ammontare
complessivo delle operazioni supera i 50.000,00 euro (
PRESENTAZIONE
DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI
A seguito dell’intervenuta obbligatorietà della presentazione
degli elenchi in via telematica nell’ambito del sistema EDI, è necessario che
gli operatori utilizzino un software compatibile, che può essere proprio o
fornito dall’amministrazione doganale, nel rispetto dei tracciati record
predisposti, perché si deve tener conto delle variazioni apportate nei
frontespizi e negli elenchi INTRA a seguito dell’introduzione delle sezioni 3 e
4, relative ai servizi resi o ricevuti.
Inoltre, importanti novità riguardano la firma digitale in applicazione del
D.L.vo n. 88/2005. A partire dal 1 gennaio 2010 i certificati di firma digitale
sono rilasciati soltanto a persone
fisiche e, dalla medesima data, sono revocati i certificati
rilasciati in precedenza alle persone giuridiche, per cui gli interessati, ove
non siano iscritti, debbono aderire al Servizio EDI, indicando almeno un
sottoscrittore (persona fisica).
Il certificato ha validità di tre anni e, alla scadenza, può
essere rinnovato con modalità analoghe a quelle del rilascio.
Premesso che i termini di scadenza di ciascun trimestre sono: 31
marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, la presentazione degli elenchi
deve avvenire entro il 25 del mese successivo a quello del trimestre
considerato, cioè 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio,
e la presentazione degli elenchi mensili deve avvenire entro il giorno 25 del
mese successivo a quello di riferimento.
Se il 25 è giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale successivo, tenendo presente che per gli uffici doganali il sabato è
giorno feriale.
Delega e modalità di compilazione
Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie sono
dichiarati dal soggetto obbligato, che ha però la facoltà di farsi
rappresentare, rilasciando apposita delega ad altra persona mediante procura
scritta con firma autenticata, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, ferma
restante la propria responsabilità, da esibire ad ogni richiesta degli organi
di controllo. Per quanto riguarda la compilazione degli elenchi bisogna
distinguere tra beni e servizi.
Beni
I
dati delle operazioni intracomunitarie da inserire negli elenchi INTRA/beni
sono di natura statistica e fiscale.
Negli elenchi con periodicità
trimestrale i dati sono solo quelli fiscali e vanno inseriti
nelle colonne:
1, 2, 3, 4, 5 (solo nel caso di operazioni triangolari) del
modello INTRA 1bis;
1, 2, 3, 4, 5 (solo se il fornitore è di uno Stato non aderente
all’euro), 6 (solo nel caso di operazioni triangolari) del modello INTRA 2bis.
I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile debbono
compilare, inserendo i dati statistici e fiscali nelle colonne:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del modello INTRA 1 bis
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del modello INTRA 2bis.
Per quanto riguarda i modelli INTRA/beni vanno in ogni caso
compilate le colonne 9, 10 e 11 del modello INTRA 1bis e le colonne 10, 11 e 12
del modello INTRA 2bis da parte dei soggetti che nell’anno considerato hanno
superato l’ammontare di euro 20.000.000,00 per le spedizioni e di euro
20.000.000,00 per gli arrivi. L’indicazione
del valore statistico rimane obbligatoria nei casi di operazioni riepilogate
solo ai fini statistici. Sono esclusi dalla rilevazione statistica gli scambi
intracomunitari delle merci elencate nella “Tabella E” allegata al D.M.
3.8.2005.
Servizi
I
dati da riportare negli elenchi INTRA/servizi hanno valenza fiscale. Vanno compilate:
nel modello INTRA 1quater le colonne dalla n. 1 alla n. 11, con
esclusione della colonna 5
nel modello INTRA 2quater vanno compilate tutte le colonne, dalla
n. 1 alla n. 11. La n. 5 va compilata soltanto se il fornitore appartiene ad
uno Stato non aderente all’euro.
Inoltre, nella colonna 8 di entrambi i modelli INTRA 1quater e
2quater, va riportato un codice a 6
cifre, che identifica il servizio dei prodotti associati alle
attività, secondo la classificazione CPA, elaborata dal Reg. (CE) n. 451/2008.
Ad esempio, i servizi connessi agli accessori per autoveicoli
vanno così classificati:
C Prodotti trasformati e manufatti
29 autoveicoli
29.3 parti ed accessori per autoveicoli
29.32 altre parti ed accessori per autoveicoli
29.32.9 servizi di assemblaggio
29.32.92 servizi di assemblaggio di parti ed accessori di
autoveicoli n.c.a. (non classificati altrove).
Nella colonna 9
vanno riportate le modalità di
erogazione del servizio, utilizzando i codici:
I, se l’erogazione è istantanea
R, se erogata a più riprese.
Nella colonna 10
vanno indicate le modalità d’incasso,
distinguendo il tipo di pagamento con i codici:
A = accreditato
B = bonifico
X = altro.
Nella colonna 11
va riportato il codice ISO
del Paese dove è effettuato il pagamento. Per
RETTIFICHE
Le rettifiche agli importi di beni che vengono variati
successivamente alla presentazione degli elenchi delle cessioni o degli
acquisti, come gli errori o
le omissioni sostanziali,
vanno riportate, rispettivamente, nelle sezioni 2 dei modelli INTRA 1ter e
INTRA 2ter.
Le correzioni di errori formali, come l’utilizzo di codici non
validi dal punto di vista formale in elenchi presentati su carta o su floppy
disk, e le variazioni dei dati statistici non inclusi nei modelli ter sono
comunicate per iscritto alla dogana competente.
Variazioni nei servizi,
relative a periodi precedenti
Gli inserimenti di
movimenti non dichiarati in precedenza vanno registrati nelle
sezioni 3 dei modelli INTRA 1quater e 2 quater (servizi resi/ricevuti
registrati nel periodo), specificando nei frontespizi il periodo nel quale i
servizi sono stati resi o ricevuti.
Le modifiche di movimenti
dichiarati in precedenza vanno registrate nelle sezioni 4 dei
modelli INTRA 1quinquies e INTRA 2quinquies, specificando gli estremi
dell’elenco da modificare (colonne 1 – 5) e i dati corretti, che sostituiscono
quelli dichiarati in precedenza (colonne 6 – 15).
Gli annullamenti o
cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza vanno
registrati nelle sezioni 4 del modelli INTRA 1quinquies e INTRA 2quinquies,
indicando gli estremi dell’elenco da modificare (colonne 1 – 5), ma lasciando
vuote, senza compilarle, le rimanenti colonne (6 – 15).
Vanno riepilogate nelle sezioni 1 e 2 dei rispettivi elenchi
INTRA, ai soli fini statistici, le operazioni commerciali relative allo scambio
di energia elettrica e di gas.
Va tenuto presente che la gestione della tardiva presentazione
degli elenchi e demandata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Si avverte infine che non
risulta ancora adottato da parte degli organi legislativi il formale provvedimento
di recepimento delle norme comunitarie, ma quanto sopra
delineato consente l’applicazione delle regole generali.